Nuovo d. lgs. 116/2020: cosa cambia?

Nuovo d. lgs. 116/2020: cosa cambia?

Con il decreto legislativo n. 116/2020 l’Italia ha recepito la direttiva UE n. 851/2018, modificando la legislazione vigente in materia di rifiuti. In particolare, il nuovo d.lgs. introduce la categoria dei rifiuti urbani, la quale comprende anche i residui vegetali prodotti nelle attività di gestione del verde pubblico.

La legislazione cambia leggermente sia per le imprese agricole che per le imprese artigiane: le prime, nel caso in cui producano risulte dall’attività di manutenzione del verde pubblico, devono considerare gli sfalci e gli scarti di potatura come rifiuto urbano e trattarlo come tale; per le imprese artigiane invece possono destinare il materiale di risulta o ad aziende agricole per la produzione di ammendante compostato, o ad un impianto di compostaggio o destinandolo alla produzione di energia.

Importante è però il mantenimento del sottoprodotto, che viene definito come materiale derivante da un processo di lavorazione, non destinato a produrlo, e del quale il produttore non intende disfarsi ma vuole commercializzarlo o sfruttarlo in un processo successivo, in ottica di economia circolare, per cui un prodotto che per un operatore è scarto viene riutilizzato da un altro operatore.

Quindi i tronchi degli alberi abbattuti, perché pericolosi o perché necessaria la loro sostituzione, possono essere trattati come sottoprodotti e avviati alla segagione, e trasformarli in bellissime tavole pronte ad essere utilizzate per produrre elementi d’arredo unici!